Scusa, dimenticavo il riferimento; Regolamento supplenze, art. 7, comma 1:
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
"1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze
utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
[...]
b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e
per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di
ciascun anno."
e Regolamento Supplenze, art. 7, comma 4:
"4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua
un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da
giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene
prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno
successivo a quello di scadenza del precedente contratto."