art 37 ccnl
RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
Questo è la parte del CCNL che ti interessa. In pratica, se un titolare si assenta per non meno di 150 giorni (0 90 in caso di classe terminale) e rientra dopo il 30 aprile, il supplente ha diritto alla proroga fino al termine delle lezioni, per gli scrutini e anche per gli eventuali giorni degli esami.