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astensione facoltativa

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Sono stato convocato per una supplenza 043 di 18 ore settimanali dal 9 gennaio 2012 al 30 aprile e si tratta di una maternità. Mi hanno deto, per telefono, che si tratta di un'astensione facoltativa: ma che significa? Scusate la mia ignoranza ma è la mia seconda convocazione accettata e non conosco il significato tecnico di molte espressioni. Ringrazio tantissimo chi mi deluciderà in tal senso e colgo l'occasione per augurare a tutti tutti tantissimo lavoro a scuola e la realizzazione di ogni desiderio lavorativo nel mondo della scuola. Auguri!!!
quesito posto 28 Dicembre 2011 da cedest (1,190 punti)

3 Risposte

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L'astensione facoltativa non è altro che una assenza per maternità. Questa può essere obbligatoria (5 mesi) e facoltativa (altri 6 mesi, mi sembra). Poi credo che ci si possa assentare anche di più, senza percepire retribuzione però, ma non avendo figli, non sono superinformato. Qualche mamma disponibile potrà sicuramente illustrarti meglio la cosa... informati anche sulla durata della supplenza perché se il titolare rientra dopo il 30 aprile, questo rimane a disposizione della scuola, ma l'anno per continuità lo termini tu.
risposta inviata 28 Dicembre 2011 da erlkoenig (105,080 punti)
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Grazie tantissime... sei sempre il solito solerte e competente! Auguri!
risposta inviata 28 Dicembre 2011 da cedest (1,190 punti)
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art 37 ccnl

RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.

Questo è la parte del CCNL che ti interessa. In pratica, se un titolare si assenta per non meno di 150 giorni (0 90 in caso di classe terminale) e rientra dopo il 30 aprile, il supplente ha diritto alla proroga fino al termine delle lezioni, per gli scrutini e anche per gli eventuali giorni degli esami.
risposta inviata 28 Dicembre 2011 da erlkoenig (105,080 punti)

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